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Ergastolo ostativo

Il regime dell’ergastolo ostativo è disciplinato dall’art. 4bis dell’Ordinamento Penitenziario.

È un particolare regime penitenziario in cui non è possibile avere accesso ad alcuni benefici. Questi benefici generalmente sono concessi e garantiti ad altr* detenut*.

Molto spesso, infatti, durante l’espiazione della pena e la presenza continuativa in carcere, il/l* detenut* hanno la possibilità di lavorare all’esterno dell’istituto carcerario.

Inoltre, possono anche ricevere dei permessi per recarsi al di fuori del carcere.

Il regime 4bis impedisce tutto ciò

L’ergastolo ostativo è stato introdotto dopo la Strage di Capaci del 1992. L’obiettivo, infatti, era cercare di arginare le dinamiche mafiose in una situazione cosiddetta “emergenziale”.

L’idea era quella di garantire una pena detentiva perpetua che potesse essere condizionata solo da:

  • collaborazione con la giustizia;
  • distacco e allontanamento del condannato dall’organizzazione mafiosa;
  • volontà di voler riparare al danno commesso;
  • assenza di “pericolosità”;

Ad oggi, questo particolare tipo di regime penitenziario è fortemente criticato dall’Unione Europea.

Pertanto, la stessa Corte di Cassazione nel 2014 ha evidenziato dei dubbi riguardanti la possibilità che l’ergastolo ostativo possa effettivamente configurarsi come una tipologia di pena autonoma.

Di fatto, vi è un espresso contrasto con i principi della Costituzione Italiana, secondo cui la finalità principe della pena sarebbe quella di rieducare e reinserire nella società.

Una visione ostativa dell’ergastolo, che impedisce qualunque tipo di contatto con l’esterno e di reinserimento sociale/lavorativo, porterebbe al solo allontanamento della persona dalla società cosiddetta “civile” e libera.

Quindi, non sarebbe utile per perseguire le finalità costituzionali.

L’articolo 4bis, inoltre, viene denominato “norma contenitore”.

Nel corso degli anni sono stati inserite molteplici nuove tipologie di reato che, proprio in virtù della loro numerosità, sono stati divisi in commi e altre sotto-categorie.

Con l’espressione “ergastolo ostativo” intendiamo quindi un regime penitenziario particolare in cui versano alcun* detenut*.

Quest* non possono in alcun modo vedersi garantiti alcuni benefici penitenziari come

  • Liberazione condizionale;
  • Lavoro all’esterno;
  • Permessi premio;
  • Regime di semilibertà;

A chi è riservato l’ergastolo ostativo?

Ad oggi, questo regime è applicato a chi è stat* condannat* per reati quali:

  • Criminalità organizzata;
  • Terrorismo;
  • Eversione;

Il regime si applica nel caso in cui la persona non collabori con la giustizia e si fonda su una presunzione assoluta di pericolosità sociale del* detenut*.

FINE PENA? MAI

Dallo scopo originario, tuttavia, (contrastare il fenomeno della criminalità organizzata) si arriva ad applicare la norma a molteplici categorie di condannat*.

Infatti, l’elemento che l* accomuna è la presunzione di pericolosità sociale.

La conseguenza è che i percorsi detentivi vengono relegati alle mura carcerari e pertanto, risulta impossibile creare dei percorsi che possano seguire una logica rieducativa e di reinserimento.

La Corte Europea dei diritti dell’uomo, nel 2014, ha riportato come l’ergastolo ostativo sia in contrasto con l’art. 3 della Convenzione Europea e con il principio di tutela della dignità umana.

Viene violato anche l’art. 27 c. 3 della Costituzione Italiana

La Corte Europea critica l’equazione teorica che si è venuta a creare tra il rifiuto di collaborare e la presunzione di assoluta pericolosità sociale.

Infatti, a fare giustizia è stata -tra le altre- la sentenza del caso “Marcello Viola”.

L’ergastolo ostativo preclude ogni modo e tipo di ritorno alla società libera. Questo sulla base di due presunzioni:

  1. Si considerano i soggetti condannati in stato di perdurante pericolosità sociale;
  2. Si crea un’associazione lineare tra la non collaborazione e la permanenza nel sodalizio mafioso;

Ricordiamo che in molti casi la collaborazione non è possibile.

Ad esempio, nel caso in cui la persona non abbia preso parte attiva al delitto.

Spesso l’etichetta di “infame” può essere, se non considerata nel suo significato culturale, un deterrente per la collaborazione, nonostante il/l* detenut* possa effettivamente essere pentit*.

FONTI

https://www.altalex.com/guide/ergastolo-ostativo

https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/03/Donnarumma_gp_2020_3.pdf

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