Attraverso l’istituto giuridico del referendum si chiede all’elettorato di esprimersi con voto diretto su alcune proposte, con la facoltà di scegliere in genere tra due o più opzioni predefinite. In realtà la tipologia di referendum può essere molto varia, potendo incidere su vari tipi di norme e diversificandosi in base alla natura degli effetti prodotti. In Italia possiamo distinguere vari tipi di referendum: il referendum costituzionale, il referendum abrogativo di carattere nazionale, i referendum regionali previsti negli statuti delle singole regioni e i referendum relativi a modificazioni territoriali.
- REFERENDUM COSTITUZIONALE: Ex art. 138 della Costituzione, consiste nella partecipazione eventuale del popolo al procedimento di formazione di leggi di rango costituzionale, con valenza oppositiva o confermativa rispetto ad esse, in funzione di garanzia dell’ordinamento costituzionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi (non essendo necessaria invece la differente previsione disposta per il referendum abrogativo che richiede per l’approvazione dello stesso la partecipazione alla votazione la maggioranza de* aventi diritto)
- REFERENDUM ABROGATIVO consiste nella proposizione al corpo elettorale di un quesito relativo all’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge. L’istituto del referendum abrogativo è previsto direttamente in Costituzione all’articolo 75 che prevede l’indizione di un referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza de* aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- REFERENDUM REGIONALI
- REFERENDUM STATUARIO, che è sempre eventuale ed interviene nel procedimento di formazione degli statuti delle regioni a statuto ordinario, con valenza confermativa od oppositiva. È l’articolo 123 comma 3 della Costituzione a disciplinare nel dettaglio il procedimento. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi
- REFERENDUM SU ALTRE LEGGI E ALTRI ATTI DELLA REGIONE: che può essere previsto e disciplinato direttamente nei singoli statuti regionali, che in molti casi hanno introdotto oltre alla tipologia abrogativa anche quella consultiva.
- REFERENDUM RELATIVI A MODIFICAZIONI TERRITORIALI: Oggetto dei referendum relativi a modificazioni territoriali possono essere:
a) la fusione tra regioni esistenti o la creazione di nuove regioni
b) il distacco di province e comuni da una regione perché siano aggregati ad un’altra
LE RAGIONI DEL SI E DEL NO: REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020
«Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari».
Si avvicina la data del “referendum costituzionale”. Il 20 e 21 settembre 2020 andremo a votare per decidere se cambiare o meno il numero di parlamentari, cioè di politic* italian* che siedono nel Parlamento della Repubblica Italiana. A cosa serve il Parlamento? La sua funzione principale è quella “legislativa”, cioè, scrive e approva le leggi, che poi tutti dobbiamo rispettare. Quant* parlamentari ci sono? Il Parlamento italiano è diviso in due Camere, rispettivamente di 630 deputat* e 315 senator*. Poi ci sono 18 parlamentari eletti all’estero e i 5 senator* eletti “a vita” dal Presidente della Repubblica. Ogni 5 anni, i/le cittadin* italian*, che ne hanno diritto, vanno a votare ed eleggono i parlamentari per i 5 anni successivi. Cosa propone il referendum? Il referendum propone di ridurre il numero di parlamentari da 630 a 400 deputat* e da 315 a 200 senator*. Anche le circoscrizioni estere vengono ridotte da 18 a 11 ed i senator* “a vita” vengono meglio regolamentati. Come funziona il referendum? Devi rispondere a una domanda scrivendo “si” o “no”. Ti viene chiesto se sei d’accordo con la legge che vuole ridurre il numero di parlamentari. Se rispondi “si”, vuoi ridurre il numero; se rispondi “no”, vuoi che rimanga com’è. Fai attenzione perché questo referendum è “costituzionale” e sarà valido indipendentemente dal numero di persone che vanno a votare. Cioè, se votasse anche una sola persona, deciderebbe il risultato (mentre, nei referendum “normali”, se non vota la maggioranza il referendum non viene approvato indipendentemente da cosa abbiano deciso i/le votanti). Quindi, mentre normalmente non andare a votare favorisce il “no”, in questo caso non funziona così.
INFOGRAFICA: PRIMA E DOPO – COME SAREBBE?
Quali vantaggi ci sarebbero, se vincesse il “si”?
- Riduzione dei costi della politica, per un risparmio complessivo di oltre 80 milioni di euro annui. Quanto risparmieremmo? Te lo diciamo subito: i numeri non sono esorbitanti. Si stima una minore spesa di 81,60 milioni di euro l’anno (per le indennità di carica non più dovute) su una spesa complessiva di 662 miliardi. Cioè, ci sarebbe un risparmio dello 0,01%. Più o meno un euro a testa all’anno.
- L’auspicata maggiore efficienza del funzionamento del Parlamento, in ragione del minor numero di parlamentari.
- Eliminare la frammentazione dei gruppi parlamentari
- In più, i sostenitori del “sì” credono che questa riforma potrebbe stimolarne, quasi a cascata, delle altre.
E quali sono le ragioni per il “no”?
- I benefici invocati sulla riduzione dei costi della politica sarebbero irrisori, incidendo per circa un euro all’anno per ciascun italiano;
- Il miglioramento dell’efficienza del Parlamento non sarebbe un automatismo collegato al minor numero di parlamentari, quanto piuttosto una conseguenza dei meccanismi di formazione del processo legislativo che la riforma lascia invece intatti;
- La riduzione del numero di parlamentari creerebbe invece seri pericoli in ordine alla rappresentatività del popolo in Parlamento. La drastica riduzione del numero di senator* infatti, determinerebbe la mancanza di rappresentanti provenienti dai territori più piccoli. L’Italia avrebbe un* deputat* ogni 151 mila abitanti e un* senator* ogni 302 mila abitanti (il testo originario della Costituzione prevedeva un deputat* ogni 80 mila abitanti ed un senator* ogni 200 mila), con il numero più basso di parlamentari di tutti i grandi paesi d’Europa. Il ruolo del Parlamento ne resterebbe quindi complessivamente svilito ed indebolito.
- Infine, sostengono che questa sia una riforma isolata, priva di un contesto che le dia un senso e che quindi, in sostanza, rischi di dissestare il sistema e basta.
- Il problema del Parlamento è di natura qualitativa, non quantitativa
- Tutti i principali partiti politici sostengono il “si” (uno solo si dichiara “indeciso”). Dunque, votare “no” significa anche contestare l’attuale orientamento politico.
Fonti:
Bibliografia: G. De Vergottini, Diritto Costituzionale, Cedam, 2018
Estratto da: https://www.studiocataldi.it/articoli/33674-il-referendum.asp