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Cyberbullismo

Il fenomeno del cyberbullismo ha raggiunto numeri preoccupanti negli ultimi anni: una ricerca di Save the Children ha rilevato che il 72% de* adolescenti lo percepisce come il più pericoloso del momento. Non gli si può dare torto, considerando che questo tipo di condotte mira proprio a generare nel bersaglio un costante senso di insicurezza e inadeguatezza che a lungo andare può condurre anche ai gesti più estremi.
Molto spesso questo risultato è facilitato dalla mancanza di strumenti che facilitino il riconoscimento del pericolo in via preliminare. Esattamente per questo motivo nel 2014 è nato lo @zanshin_tech, un’arte marziale che insegna a giovani e adulti come difendersi telematicamente da* cyberbull*.
A livello istituzionale, invece, è di recente promulgazione la legge n. 71/2017 che definisce il fenomeno come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Non solo, tale legge prevede la possibilità per gli/le ultraquattordicenni (o viceversa per i genitori)  di richiedere ai/alle gestor* e amministrator* di siti internet e social media, l’eliminazione, il blocco o l’oscuramento di contenuti diffusi nella rete. Se nelle successive 24 ore il/la gestor* non avrà provveduto, l’utente si potrà rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali che dovrà procedere alla rimozione entro 48 ore.
Oltre a ciò, per l’autore/autrice della condotta lesiva ( avente tra i 14 e i 18 anni) è prevista la possibilità, in via amministrativa, di subire una procedura di ammonimento dinanzi al Questore, salvo che la condotta stessa non configuri propriamente un’ipotesi di reato per cui sia stata sporta denuncia o querela (es. diffamazione, minaccia, atti persecutori, ecc.). 

Nel XXI secolo, il bullismo “tradizionale” ha acquisito nuovi strumenti attraverso cui manifestarsi: sms, mms, foto, video, e-mail, chatt rooms, istant messaging, siti web, telefonate, e verosimilmente molti altri ne acquisirà con l’evolversi delle tecnologie. 

Così facendo il bullismo è diventato anche cyberbullismo (bullismo elettronico).

Le molestie verbali, le aggressioni, le persecuzioni, le intimidazioni, generalmente perpetrate nell’ambito scolastico, sono infatti oggi realizzate anche mediante strumenti elettronici e, quindi, potenzialmente in ogni luogo e contesto cui la tecnologia è in grado di arrivare. 

La portata, già di per sé dannosa, del fenomeno è stata dunque amplificata dall’utilizzo di queste nuove modalità che ne determinano le caratteristiche peculiari. 

Il cyberbullismo infatti:

  • si protrae oltre l’orario scolastico perseguitando il malcapitato 24 ore su 24, anche tra le mura domestiche (pervasività)
  • permette la diffusione dei materiali con cui si compie l’abuso in ogni parte del mondo (ampiezza della portata);
  • consentendo al* bull* di mantenersi invisibile, aumenta il senso di impunità e, dunque spesso, l’aggressività delle condotte (anonimato – volontarietà);

Il cyberbullismo inoltre:

  • può riguardare tanto rapporti tra coetanei, quanto casi in cui i/le cyberbull* sia, in realtà, un adult* (anonimato – differenza di potere);
  • determina spesso la confusione o la minimizzazione di responsabilità tra chi perpetra le condotte lesive qualificate o come atti di gruppo in cui il soggetto principale agente non è identificabile o come semplici scherzi (deresponsabilizzazione).

Come su detto, le tipologie di cyberbullismo sono in continua crescita ed evoluzione. Nonostante ciò, diversi studi hanno evidenziato quali siano le modalità più diffuse al tempo attuale:

Harrassment (Molestia): è una forma di bullismo prolungata nel tempo che comprendente messaggi offensivi e/o minacciosi e rappresenta la categoria più ampia di comportamenti lesivi, può arrivare a comprendere infatti anche la molestia sessuale (voci o commenti sul corpo, aspetto, sesso o genere). Nei casi peggiori può divenire Cyberstalking.

Impersonation (Scambio di persona) consiste nel violare l’account di qualcun* e nell’inviare qualsivoglia tipo di materiale ad altr* fingendosi la persona titolare dell’account (se il contenuto viene pubblicato sul profilo personale si tratta di Fraping);

Masquerading:
si verifica quando il/la bull* crea un profilo o un’identità inventati online con l’unico scopo di ingannare qualcun* (caso particolare è il Catfishing

Trickery: si caratterizza per l’instaurazione di un falso rapporto di amicizia tra il/la bull* e il suo bersaglio volto direttamente ad ottenere la fiducia di quest’ultimo per poi abusarne;

Outing/Doxing: spesso consegue al Trickery e consiste nell’indurre il bersaglio a svelare informazioni e/o dati sensibili al fine di diffonderli senza consenso per umiliare il/la dirett* interessat* (si va dalla diffusione di foto o documenti, alla condivisione dei messaggi personali in gruppi privati online).

Flaming: consiste nel pubblicare o inviare direttamente messaggi violenti e volgari al proprio bersaglio con il preciso intento di indurlo a litigare online (simile ma non del tutto è il Trolling);

Denigration/Dissing: consiste nell’inviare o pubblicare pettegolezzi su una persona per danneggiare la sua reputazione o le sue amicizie

Cyberbashing: avviene quando un gruppo di ragazz* maltratta o picchia un* coetane* riprendendosi al fine di pubblicarne il video su internet;

FONTI:

https://www.miur.gov.it/web/guest/bullismo-e-cyberbullismo

“An Introduction to Cyberbullying” – Laurie-ann M. Hellsten

“Cyberbullismo: cos’è, la normativa, quando è reato e come difendersi. Il quadro tra legge e psicologia” – Massimo Borgobello, Agenda Digitale

Gazzetta Ufficiale L. n. 71/2017 

MODELLO PER SEGNALAZIONI AL GARANTE da inviare a cyberbullismo@gpdp.it
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688

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