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Legge contro l’omofobia, la transfobia e le discriminazioni di genere

In Parlamento e su tutti i giornali è finalmente in discussione la proposta di legge in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.

Le proposte di var* parlamentari sono confluite il 14 luglio in un testo unificato che prosegue ora nel complesso iter legislativo.

La legge non è solo contro l’omofobia, ma parla di discriminazioni e violenze legate al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere, comprendendo la transfobia e la misoginia. 

Modificando l’art. 604 bis del Codice penale, diventa reato istigare a commettere oppure commette atti di discriminazione, violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

Viene altresì vietata ogni organizzazione o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento a queste discriminazioni o violenze.

Le pene previste per questi reati possono essere sospese prestando attività non retribuita in favore della collettività, anche in case di accoglienza per persone LGBTQ+.

Continua a non essere reato, contrariamente a quanto viene detto, la propaganda di idee, lasciando libertà di opinione ed espressione.

Le finalità di discriminazione o di odio per sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, diventeranno delle circostanze aggravanti e pertanto la pena di ogni reato commesso con tali scopi, potrà essere aumentata fino alla metà.

Inoltre, le vittime del citato odio verranno tutelate come persone in una condizione di particolare vulnerabilità, che andrà però valutata caso per caso.

Viene infine istituita per il 17 maggio la “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”

Vi è inoltre l’organizzazione di iniziative inerenti. Inoltre, vengono stanziati 4 milioni di euro per finanziare l’istituzione di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, fornendo assistenza alle vittime.

Questa legge serve per dare una tutela giuridica alle vittime di discriminazioni di genere, di omofobia e di transfobia. E’ diritto dell’opposizione dirsi contraria a questa legge, ma per farlo bisognerebbe almeno leggerla.

In Parlamento è in discussione la proposta di legge in materia di violenze o discriminazioni legate al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere, che diventano così veri e propri reati.

Tra le tante novità lo stanziamento di fondi per l’istituzione di centri a sostegno delle vittime di queste violenze o discriminazioni.

Tra le modifiche previste dalla proposta c’è quella dell’art. 604 bis del Codice penale:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero* istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere;

* che ha come significato “oppure” e non “cioè”, per questo la proposta non interviene sulla propaganda di idee come viene in malafede detto da chi è contrario a questa legge.

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.”

Nel testo unificato adottato come testo base per la proposta di legge sono confluite le proposte di Zan, dal quale la proposta ha preso il nome e che è il relatore in commissione Giustizia, Boldrini (C. 107), Scalfarotto (C. 868), Perantoni (C. 2171) e Bartolozzi (C. 2255).

Una legge contro l’omo-bi-transfobia e la misoginia serve.

Nel quadro normativo attuale la discriminazione e l’odio fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere non viene considerato come specifico aggravante nei reati, come invece previsto per quello etnico, nazionale, razziale o religioso.

Ma l’aggressione ad una persona solo perché omosessuale o transessuale non è un’aggressione come le altre e merita attenzione da parte del* legislator*.

Dall’European LGBTI Survey del 2020 emerge che de* intervistat* italian* appartenenti alla comunità LGBTQ+, il 23% si è sentit* discriminat* al lavoro nell’ultimo anno e il 40% in almeno una situazione di socialità/servizi. Il 32% è stat* aggredit* o attacat* almeno una volta nell’ultimo anno, più del 50% non fa mai o quasi mai coming out e solo l’8% ritiene che il Governo nazionale combatta in modo efficace ed effettivo pregiudizi e intolleranze contro la propria comunità. 

Fonti: 

“Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del Codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi. TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE”

Artt. 604 bis e 604 ter del Codice penale

Art. 90 quater del Codice di procedura penale

Decreto legge 26 aprile 1993, n. 122

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