Al giorno d’oggi con la tecnologia che avanza e le flash news che pervengono sugli schermi di chiunque in un tap, tuttɜ ci sentiamo in dovere ed in grado di poter opinare anche in ambiti che non ci appartengono ma al massimo ci appassionano. Seppur la passione risulti essere elemento imprescindibile per poter trattare un argomento, non sempre è sufficiente, soprattutto in un settore acuminato come quello giuridico. Nell’ambito della tutela dei diritti (umani), la delicatezza dell’argomento dovrebbe perlomeno essere direttamente proporzionale alla conoscenza tecnica dз interlocutorз o alla cultura giuridica də sottoscrivente. Non a caso, alla stregua della crisi pandemica, una tematica del tutto attuale, (soprattutto post mese del pride), ed assai controversa, è stata la calendarizzazione del c.d. DDL Zan. Sempre più numerose sono le persone che si sono avvicinate alla questione, argomentando talvolta appropriatamente, talvolta inappropriatamente, togliendo però come si suol dire “il pane di bocca aɜ giuristɜ”.
Che cos’è il DDL Zan?
Se è vero, dunque, che buon giurista è chi riesce a trasmettere la materia con efficiente obiettività, cerchiamo in questo articolo di capire insieme, in primis, cosa sia il DDL Zan. Il disegno di legge Zan, è una proposta di legge che mira a tutelare la minoranza delle persone appartenenti alla comunità lgbtq+, da discriminazioni omotransfobiche.
Che significa discriminazione omotransfobica?
È opportuno quindi chiedersi che cosa s’intenda per discriminazione omotransfobica. La risposta va saputa rintracciare attraverso l’interpretazione degli art. 1 (Definizioni), 2 (Modifiche all’art. 604-bis del codice penale) del DDL, restando fermo gli art. 604-bis e ter del codice penale. Iniziamo la nostra analisi proprio da quest’ultimi, i quali sanciscono rispettivamente che […] è punitə:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
Inoltre, l’articolo successivo prevede che nel caso in cui il reato sia […] commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.
Sostanzialmente, tali articoli del codice penale, definiscono, in primis, un confine entro il quale si definiscono le pene per l’istigazione e la propaganda a discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, in secundis, viene prevista un’aggravante per chi effettivamente commetta un reato con la finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. L’aggravante nel diritto penale è una circostanza che aggrava la pena prevista per il reato. Esemplificando, dunque, se Caio commette un reato di discriminazione nei confronti di Tizio, avrà da scontare una certa pena X; se lo stesso Caio, però, commette un reato di discriminazione nei confronti di Tizio, ed alla base di tale discriminazione persiste un odio etnico, nazionale, razziale o religioso, avrà da scontare la stessa pena X + aggravante. L’aggravante è giustificata, in questo caso, dalla lesione di ben due diritti soggettivi assoluti della persona: l’integrità fisica o morale, a seguito del reato commesso, e il diritto di libertà personale o di pensiero o di religione, leso dal movente del reato stesso quale l’odio etnico, nazionale, razziale o religioso.
Una volta chiarita tale metodologia, è opportuno leggere attentamente gli art. 2 e 3 del nostro DDL Zan che non prevedono altro che agli art. 604-bis e ter del c.p. siano aggiunte al primo comma, lettera a), le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità».
Tenendo ben presente le definizioni dell’art. 1 del DDL Zan, di:
- sesso🡪 si intende il sesso biologico o anagrafico;
- genere🡪 si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
- orientamento sessuale🡪 si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
- identità di genere🡪 si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dal l’aver concluso un percorso di transizione;
Possiamo, allora rispondere alla nostra domanda iniziale: che cos’è una discriminazione omotransfobica?
È una discriminazione che può nascere da:
- un’istigazione all’odio basato sulla diversità di genere, orientamento sessuale ed identità di genere
- una propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio di diversità di genere, orientamento sessuale ed identità di genere
- commissione di un reato per finalità di odio di diversità di genere, orientamento sessuale ed identità di genere
E come tale dovrebbe essere punita seguendo le disposizioni sopra citate del codice penale.
Il DDL Zan nuoce alla libertà di opinione?
Se da un lato il concetto di opinione e quello di discriminazione sono divisi da un confine sempre più sottile, dall’altro, ciò che NON li rende interscambiabili è il concetto di libertà. Non volendo scendere in ambiti etico-politici, nel settore giuridico per libertà si intende, in linea di massima, il diritto di ogni individuo di disporre liberamente della propria persona. Possiamo ben convenire, dunque, che la libertà di opinione tramuta in discriminazione quando lede la libertà personale altrui; più precisamente, la libertà di opinione diviene discriminazione nel caso in cui ricada nella fattispecie dell’art. 604-bis e ter del codice penale che abbiamo sopracitato. Se tale argomentazione non convincesse abbastanza, il DDL Zan prevede, inoltre, un articolo apposito sul pluralismo delle idee e libertà delle scelte, il quale sancisce che sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.
Ma c’è davvero bisogno di questa legge?
Se per rispondere a questa domanda non risulta sufficiente prendere atto che i paesi che hanno leggi contro l’omotransfobia sono: Inghilterra, Francia, Spagna, Germania, ma anche Croazia, Albania, Bulgaria, Cipro, Austria, Danimarca, Estonia, Grecia, Malta, Lituania, Irlanda, Islanda, Olanda, Romania, Svezia, Norvegia, Finlandia, Lussemburgo, Monaco, Montenegro, Portogallo; può essere rilevante allora ricordare che già nel 2004 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che chiede agli Stati membri di «adottare legislazioni penali che vietino l’istigazione all’odio sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere». Inoltre, come ricorda ed argomenta la Dott.ssa in giurisprudenza Chiara Cardinali nel suo articolo “CEDAW e adeguamento dell’ordinamento italiano, la rilevanza delle discriminazioni basate su genere, sesso, orientamento sessuale, identità di genere e la loro intersezione”, l’art. 2 del Committee on the Elimination of Discrimination against Women, eseguita in Italia con la legge 132/1985, delinea gli obblighi giuridici internazionali gravanti sugli Stati parte, i quali si impegnano a perseguire, con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica volta ad eliminare la discriminazione contro le donne. Sebbene la CEDAW faccia esplicito riferimento solo alla discriminazione basata sul sesso, si rileva che la Convenzione tratta anche la discriminazione contro le donne basata sul genere, termine che, invece, si riferisce alle identità di uomo/donna socialmente costruite. Cardinali ricorda inoltre che anche lo Shadow report dell’INVR del 2017 faceva notare che le discriminazioni basata sul sesso, sul genere e sull’orientamento sessuale sono gli unici tipi di discriminazione non rilevanti nel diritto penale italiano e suggeriva, dunque, di estendere l’ambito di applicazione della legge Mancino, che abbiamo visto confluire negli artt. 604-bis e ter del codice penale. Queste sollecitazioni sembrano, ad oggi, aver avuto una sorta di effetto, grazie alla calendarizzazione del DDL Zan; tramite le modifiche apportate dal DDL in questione, infatti, l’Italia attuerebbe l’obbligo di protezione di cui all’art. 2 della CEDAW, motivo il quale, come sostiene espressamente la Dott.ssa Cardinali richiamare la Convenzione e gli obblighi internazionali da essa discendenti nel dibattito parlamentare sarebbe utile al fine di coagulare il consenso anche dei parlamentari più riluttanti alla modifica sulla necessità di questa riforma.
Fonti: C. Cardinali, CEDAW e adeguamento dell’ordinamento italiano. La rilevanza delle discriminazioni basate su genere, sesso, orientamento sessuale, identità di genere e la loro intersezione, DPCE online, 1/2021
E. Tebano, Omotransfobia e Ddl Zan: ecco come funziona in Europa, Corriere della sera, 14 Maggio 2021 https://www.corriere.it/politica/21_maggio_14/ddl-zan-l-omotransfobia-ecco-come-funziona-all-estero-b952b6f0-b4be-11eb-a3a5-b3729d611502.shtml
Disegno di legge n. 2005, Senato della Repubblica https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/356433.pdf