Il 18 dicembre del 1990 fu approvata la ‘‘Convenzione Internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie’’, un documento composto da 93 articoli e scaturito dalla necessità di tutelare questi soggetti, soprattutto dopo vari incidenti in cui persero la vita numerose persone.
Esemplare l’incidente del tunnel del Monte Bianco del 1972, in cui persero la vita 28 lavorator*, nascost* in un camion diretto verso la Francia, alla ricerca di migliori condizioni di vita.
La Convenzione mira a combattere gli abusi e lo sfruttamento, fornendo una guida per politiche nazionali volte al rispetto dei diritti umani.
Vediamo insieme qualche articolo della Convenzione:
- ART 7
Gli Stati Parti si impegnano, […], a rispettare e garantire a tutti i lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie all’interno del loro territorio o soggetti alla loro giurisdizione, i diritti previsti dalla presente Convenzione senza distinzione di alcun tipo quanto a sesso, razza, colore, lingua, religione o convinzione, opinioni politiche o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, nazionalità, età, posizione economica, proprietà, stato civile, nascita o altro stato.
- ART 8
I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono essere liberi di lasciare qualsiasi Stato, compreso il loro Stato di origine. Questo diritto non è soggetto ad alcuna restrizione ad eccezione di quelle previste dalla legge […].
- ART 10
Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
- ART 25
I lavoratori migranti beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello che si applica ai cittadini dello Stato di occupazione per quanto riguarda la retribuzione e a) altre condizioni di lavoro […], b) altre condizioni di impiego […].
Gli Stati Parti adottano tutte le misure appropriate per garantire che i lavoratori migranti non siano privati di alcun diritto derivato da questo principio a causa di qualsiasi irregolarità nel loro soggiorno o impiego.
- ART 31
Gli Stati Parti assicureranno il rispetto dell’identità culturale de* lavorator* migranti e dei membri delle loro famiglie e non impediranno loro di mantenere i loro legami culturali con il loro Stato di origine.
La Convenzione Internazionale entra in vigore il 1 luglio 2003, attraverso il raggiungimento di 20 ratifiche. In aggiunta a queste, ad oggi, nel 2020, solo altri 35 Stati hanno aderito.
L’ Italia, come la maggioranza degli altri Paesi dell’Unione Europea o del Nord America, non è tra questi.
Tra i firmatari, infatti, ritroviamo soprattutto i Paesi dell’Africa Settentrionale e della fascia ovest dell’America Latina, ovvero i principali Paesi di origine de* migrant*.
Sebbene nella Convenzione vengano sottolineati molti diritti basilari, che nei Paesi Occidentali vengono già rispettati, essa rappresenta comunque un significativo passo avanti rispetto al riconoscimento politico, sociale ed economico de* migrant*, in particolare quell* costrett* a lavorare in condizione di irregolarità, più fragili ed esposti alle violazioni de* diritti de* lavorator* e umani.
Infatti, fino alla IV parte, la Convenzione non fa distinzione tra diritti de* lavorator* migranti regolari e non.
Proprio per questo sarebbe importante una presa di posizione anche da parte dei Paesi Occidentali.
Per quanto il fenomeno della migrazione sia complesso e meriti un’analisi attenta sotto numerosi punti di vista, esistono ancora molte realtà da condannare inequivocabilmente.
Ne sono un esempio il traffico de* lavorator*, il caporalato, la discriminazione e il razzismo legati ad essi.
Il rischio, purtroppo sempre più concreto, infatti, è quello di entrare in un circolo vizioso che, oltre a non tutelare i diritti lavorativi, non tutela nemmeno l’individuo.
Le ragioni che spingono le persone a migrare sono infatti innumerevoli, ma tutte rispettabili e difese da un principio inviolabile: quello della libertà.
Agiamo quindi anche noi, nel nostro piccolo, contro la retorica dell’intolleranza, attraverso l’accoglienza e il riconoscimento della ricchezza della diversità.
FONTI
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
Dialogo con Radio Alta Frequenza
https://www.unicef.it/print/5246/18-dicembre-giornata-per-i-diritti-dei-lavoratori-migranti.htm