L’affermazione dei diritti di informazione è riconosciuta nelle costituzioni degli Stati democratici a partire dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (Francia, 1789) e dalla Dichiarazione di indipendenza americana (1776) e viene approfondita da numerose dichiarazioni e convenzioni internazionali. Anche all’interno della nostra Costituzione, l’Art.21 enuncia la libertà di pensiero ed espressione.
Lo dice anche la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo dell’ONU del 1948, che ogni individuo ha diritto alla libertà d’opinione e d’espressione.
In particolare, la nostra Costituzione dice che
“tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero”
e qui tratta un aspetto “sostanziale” enunciando appunto la libertà individuale di esprimere il proprio pensiero. Poi aggiunge
“… con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”
si parla di un aspetto strumentale, che riguarda le modalità e i mezzi di comunicazione che possono essere strumento di espressione e trasmissione del proprio pensiero.
Quindi, la disciplina dei mezzi di comunicazione viene resa autonoma dalla disciplina dei contenuti del diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero.
Oggi i/l* costituzionalist* interpretano questa seconda parte e la applicano anche ai nuovi media: pensate che infatti il ddl cost 1561 aveva provato a modificare l’Art.21 aggiungendo che
“Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete internet, in modo neutrale, in condizione di parità̀ e con modalità̀ tecnologicamente adeguate. La Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo l’accesso alla rete internet come luogo ove si svolge la personalità̀ umana, si esercitano i diritti e si adempiono i doveri di solidarietà̀ politica, economica e sociale».
Il diverso approccio iniziale dei due Paesi (Francia e USA)
- Secondo l’idea francese, la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo.
Ogni cittadin* può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.
Pertanto questo pone alla libertà di espressione il limite della legge e influenza le scelte costituzionali dei Paesi dell’area europea.
- Secondo il modello statunitense, il Congresso non potrà mai fare alcuna legge per limitare la libertà di parola e di stampa.
Quindi riconosce la libertà di espressione anche nei confronti della legge.
La libertà di manifestazione del pensiero nella Costituzione Italiana con l’Art.21
- Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
- La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
- Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
- La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Cosa si intende con natura individuale o funzionale della libertà di manifestazione del pensiero?
- Natura individuale: valore supremo dell’individuo, qualità o proprietà della persona. Non ci sono vincoli o limitazioni se non quelli in conflitto con la medesima libertà o altra di pari spessore
- Natura funzionale: valore supremo del tutto rispetto all’individuo . C’è ammissibilità di regole strumentali alla formazione di un’opinione pubblica libera e consapevole
Limiti dell’Art.21
- L’Art. 21 si concentra solo sul versante ATTIVO, diritto all’informazione (Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione).
- NON include esplicitamente il tema del versante PASSIVO della libertà di informazione (il diritto di essere informati)
- NON include esplicitamente il tema del versante RIFLESSIVO della libertà di informazione (il diritto di informarsi)
Fonti
Dichiarazione d’indipendenza americana, 1776
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 1789
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 1948
Costituzione italiana, 1948
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà del Consiglio d’Europa, 1950
Lezioni di Diritto dei Media della prof.ssa M. Caporale (Università di Bologna)