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Diritti sessuali in carcere

L’art. 27, co.3, della nostra Carta costituzionale recita a chiare lettere

“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Carta Costituzionale Italiana

Va da sé, dunque, che l’idea dell’italian* medi* per cui il reo vada chiuso in una cella e che se ne butti la chiave è quantomeno incostituzionale.

In materia di diritto alla sessualità, diverse sentenze della nostra Corte Costituzionale, pur escludendo l’identificazione delle riviste pornografiche come “bisogni” tali da dover essere venduti all’interno dell’istituto stesso, hanno aperto alla possibilità a che, queste ultime, siano procurabili dai familiari e che i/le detenut* abbiano il diritto di tenerle e conservarle.

Ovviamente il tutto contemperando tali interessi con le esigenze di tutela e controllo della sicurezza.

Nonostante ciò, una normativizzazione dei rapporti sessuo-affettivi all’interno del carcere si rende più che mai necessaria, soprattutto dal momento che le riviste pornografiche o l’immaginazione non possono colmare i gravi vuoti determinati dalla mancanza di contatto umano.

A tal riguardo, attualmente, il mantenimento dei legami affettivi nel nostro paese è “assicurato” da colloqui (4/6 al mese) e telefonate (1 alla settimana per 10 min), mentre i permessi premio (solo per alcun* detenut* a determinate condizioni) sono l’unica modalità con cui si potrebbero avere rapporti sessuali con altre persone. 

Diverse sono state le proposte di legge presentate nel corso degli anni e poi incagliatesi.

Sostanzialmente, queste si sono arenate per un atteggiamento negazionista e sessuofobico tutto italiano, l’ultima qualche anno fa, nel 2016.

Nella proposta era inserito l’istituto della “visita“, diversa dal “colloquio”, da svolgersi senza il controllo visivo e/o auditivo del personale di sorveglianza.

Essa avrebbe dovuto svolgersi in “unità abitative” collocate all’interno dell’istituto, separate dalla zona detentiva, con pulizia affidata ai detenuti, e da svolgersi in un “opportuno lasso temporale”.

Nell’analisi di questo tema, non possiamo esimerci dal considerare che, come sempre, tali diritti vadano contemperati e bilanciati con le diverse esigenze di sicurezza che l’istituzione penitenziaria di per sé richiede.

In questo senso si auspica che l’eccessiva rigidità delle soluzioni attuali, materialmente sacrificanti diritti meritevoli di tutela, trovino un corrispettivo costituzionalmente orientato, attraverso anche uno sguardo all’esperienza di vicini Stati europei e non. 

Spesso, la sola idea di considerare i/le detenut* come esseri umani aventi dei diritti, scuote anche gli animi più stoici: figuriamoci come si possa anche solo pensare che ad essi sia concesso avere rapporti sessuali.

Il carcere, nell’immaginario comune, è, e deve essere, esclusivamente un luogo di privazione, neutralizzazione e contenimento.

Dunque, perché preoccuparsi di ciò di cui questi “criminali” hanno bisogno?

In quanto tali, meritano di essere puniti non solo con la privazione della loro libertà personale ma anche con ogni altro mezzo sia pensabile e materialmente utilizzabile. 

Era il lontano 1764 quando Cesare Beccaria iniziò a concepire l’idea di “pena utile” e ad elaborare il “principio di proporzionalità” tra pena e reato.

Da lì al XX secolo il concetto di pena non come mezzo di afflizione ma di recupero è andato evolvendosi e perfezionandosi.

Ci si era quasi riusciti, ma intorno agli anni ’70 la crisi del modello fordista e il conseguente declino dello Stato Sociale hanno avuto effetti anche sul sistema penitenziario: il carcere è diventato una “discarica sociale” dove tendenzialmente confinare le minoranze (criminalizzazione della miseria/ criminalizzazione dei migranti). 

Nonostante i recenti mutamenti sociologici, ai/alle detenut* restano garantiti diversi diritti connessi proprio alla loro condizione di essere umani.

Tra di essi, rientrano anche quelli sessuali

La sessualità non può e non deve considerarsi come un premio da conquistare e, quindi, riconosciuto solo ai/alle cittadin* meritevoli.

L’idea che la sfera sessuo-affettiva di ogni essere rappresenti un elemento fondamentale della sua vita, del suo sviluppo e della sua salute psico-fisica trova diversi riconoscimenti legalizzati.

Risconti si possono trovare anche nella Giurisprudenza delle Corti e nelle raccomandazioni delle Istituzioni europee,

  • Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, artt. 8, 12 “Rispetto della vita privata e familiare” – “Diritto al matrimonio”;
  • Dichiarazione Universale dei diritti Umani, art. 12 “Tutela della privacy”;
  • Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, art. 17 “Tutela della privacy”;

A ciò si deve aggiungere il riferimento alla “Dichiarazione dei diritti sessuali”, elaborata dall’Associazione internazionale per la salute sessuale. Altro elemento cui fare riferimento è il generico rinvio al diritto alla salute ampiamente riconosciuto.

Se comunque non dovesse convincere l’evidente base giuridico- normativa di riferimento, si possono analizzare i dati.

Lo studio condotto dalla Florida International University ha evidenziato che nei penitenziari in cui è concessa e regolata una sana espressione della sessualità, sono registrati meno stupri e aggressioni a sfondo sessuale.

Questo, al contrario di quanto si possa pensare in un primo momento, agevola anche il lavoro del sistema penitenziario che vedrà diminuire i comportamenti violenti.

Permettendo le visite con il/la partner, inoltre, si conserva il mantenimento dei legami affettivi e familiari, facilitando il reinserimento del/la condannat* nel tessuto sociale.

A oggi sono 31 su 47 gli Stati europei che autorizzano con varie procedure le visite dei detenuti.

Tra gli altri Russia, Francia, Finlandia, Norvegia, ed Austria.

In particolare in Germania e in Svezia sono predisposti dei piccoli appartamenti dove il/la detenut* è autorizzat* a vivere per alcuni giorni con la famiglia.

Invece, in Catalogna, ne usufruiscono quasi tutti i detenuti e gli incontri sono permessi anche fra persone dello stesso sesso.

In Finlandia e Norvegia c’è un sistema di congedi coniugali. In Croazia e Albania gli istituti di pena concedono incontri non controllati della durata di quattro ore.

Il Canada concede visite fino a 72 ore che avvengono, dal 1980, in apposite roulotte esterne al carcere.

Negli negli USA, esse furono concesse per la prima volta negli anni ’90, in un campo di lavoro nel Mississippi dove ogni domenica i prigionieri avevano la possibilità di ricevere in visita una sex worker.

Le visite intime sono ammesse anche in India, Israele e Messico.

Purtroppo, poco ancora si comprende quanto, anche il carcere più moderno dotato di tutti i comfort, sia una effettiva sofferenza per chi lo sperimenta.

Non sono nuove le battute a proposito del fatto che i detenuti abbiano vitto e alloggio pagato senza dover fare nulla per meritarselo.

Questo perché i/le detenut* vengono deumanizzat* nell’immaginario collettivo.

Si perde di vista l’idea di cosa possa voler dire, in quanto esseri viventi, vedersi privare della propria libertà. Una libertà tolta non solo a livello spaziale ma anche temporale.

Non a caso, innumerevoli studi psico-sociali, condotti sulla popolazione carceraria, dimostrano come una pena fine a sé stessa sia, non solo controproducente, ma anche pericolosa. 

FONTI

Affettività e sessualità nell’esecuzione penale: diritti fondamentali dei detenuti? L’atteggiamento italiano su una questione controversa – Salerno

Sociologia del Diritto – Campesi, Pannarale, Pupolizio

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